ODG
2093 A
La
Camera,
premesso
che:
- I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge 257/1992. La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell’impiego dell’amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per un limitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzo dell’amianto;
- il comma 8 dell’ articolo 13 della legge sopra citata, però, limitava questo riconoscimento ai soli lavoratori che avessero prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio.
- tali benefìci pensionistici riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto hanno subìto un'evoluzione normativa conseguente a una mutata concezione della pericolosità del materiale impiegato nel corso dell'attività;
- con il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è stata apportata una modifica alla sfera dei destinatari del beneficio pensionistico in argomento. Beneficiari della rivalutazione contributiva, a seguito della modifica, sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (ossia, anche non dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto). Successivamente l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 257 del 1992. Infatti, il citato articolo 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (15 giugno 2005);
- infine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004,
riguardante le
modalità di attuazione dell'articolo 47 del citato decreto-legge n.
269 del 2003, all'articolo 1 dispone che: «I lavoratori che, alla
data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi
lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL,
hanno diritto ai benefìci previdenziali derivanti da esposizione ad
amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente
decreto». In altre parole tale diritto spetta ai lavoratori non
titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2008 (comma21);
- è comunque necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale in quanto si sono congedati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non potendo pertanto godere dei benefìci previdenziali che proprio da allora sono stati garantiti ai lavoratori che nel corso della propria vita avevano prestato per più di dieci anni la loro opera in queste attività a rischio.
Impegna il Governo:
a valutare
l’opportunità di prevedere, anche adottando gli opportuni
strumenti normativi, la riapertura dei termini di cui sopra al fine
di superare una palese ingiustizia nei confronti di tutti quei
lavoratori esposti all’amianto che non hanno potuto accedere ai
benefici previsti dalla normativa in vigore considerando anche il
fatto che purtroppo, per quasi un decennio, sono rimasti inattuati
aspetti fondamentali della legge, come la mappatura della presenza
dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di
bonifica e la creazione del registro degli ex esposti.
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